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News

30/06/23 - entrata in vigore PCT – Ufficio del Giudice di Pace
A decorrere dal 30/06/23 con l’ingresso legale del telematico, tutte le istanze relative ai decreti ingiuntivi ( istanza di remissione in termini, istanze di correzione di errore materiale e richieste di esecutorietà ex art. 647 e 654 c.p.c.) dovranno essere presentate tutte in modalità telematica.
Per la consultazione dei documenti allegati al fascicolo monitorio nato cartaceo e per il ritiro dei fascicoli di parte occorrerà recarsi in cancelleria St.6 piano terra che rimarrà aperta due volte a settimana nelle giornate del Lunedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Per l’Ufficio Iscrizione a ruolo, in coerenza con la vigente normativa, tutti gli atti che in precedenza erano depositati materialmente in ufficio, andranno presentati esclusivamente in modalità telematica, fatta eccezione per le parti private che potranno continuare a depositare le proprie istanze e ricorsi in forma cartacea presso l’apposito sportello che rimarrà aperto, a loro dedicato, tutti i giorni dal lunedì al venerdì stessi orari vigenti.
Leggi il provvedimento

15/06/23 - Costituzione della cancelleria della Sezione Feriale 2023
Dal 24 luglio al 2 settembre 2023 è costituita la cancelleria della Sezione Feriale del Tribunale.
Leggi l’Ordine di Servizio.

12/05/23 - AVVISO: presentazione delle domande di borsa di studio relative all’anno 2022
Si comunica che le domande di borsa di studio vanno tassativamente presentate dai singoli tirocinanti, tramite piattaforma informatica, entro il 15.05.2023 e che, in caso di mancata trasmissione, entro lo stesso termine, della documentazione richiesta - certificazione ISEE U (calcolata per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario) - gli uffici hanno tempo per acquisire i documenti mancanti fino al 30 maggio 2023 e, comunque, non oltre il termine del 15 giugno 2023. Il tirocinante, al momento della presentazione della domanda, nel caso sia impossibilito a presentare la documentazione prevista, dovrà allegare, in formato pdf, dichiarazione - debitamente firmata - con cui si impegna a trasmettere la documentazione richiesta entro i termini sopra indicati. Ulteriori approfondimenti nella pagina dedicata ai Tirocini Formativi.

16/02/23 - Schema operativo per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi

SCHEMA OPERATIVO PER APPL.PENE SOSTITUTIVE_signed
Nota 1915 - 2023 - trasmissione schema sottoscritto
dispositivo appello DD sostitutiva DEF
ALLEGATI SCHEMA OPERATIVO
dispositivo PPEC sostitutiva DEF
dispositivo LPU sostitutivo DEF
dispositivo DD sostitutiva DEF
dispositivo appello SL sostitutiva DEF
dispositivo appello PPEC sostitutiva DEF
dispositivo appello LPU sostitutivo DEF
dispositivo SL sostitutiva DEF

certificati online
prenotazione_udienze
tirocinio_formativo
trascrizioni_sentenze
processo_telematico


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Amministrazione di sostegno

COSA E'
L'amministrazione di sostegno e' l'istituto più recente e applicato per la tutela di soggetti con patologie che li rendono, in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente) e non in grado di badare a se stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali: anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d'azzardo, ecc.


E' pertanto un istituto che mira a proteggere le persone che, per infermita' o menomazioni fisiche o psichiche,anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana. Alle persone disabili, quindi, sono riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse e svariate esigenze, in modo tale da consentire una protezione del soggetto debole, senza mai giungere ad una totale esclusione della sua capacita' di agire.


L'amministratore di sostegno e' nominato dal Giudice Tutelare ed e' scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti d'idoneita' ritenuti dallo stesso Giudice.
Puo' essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge (o la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella ed i parenti entro il quarto grado. Sono questi, infatti, i soggetti legittimati ad agire, oppure (comunque) quelli che devono essere informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice. Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunita' o altro, l'amministratore e' nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.


Atti per i quali occorre sempre l'autorizzazione del Giudice:


E' richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:
- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere
obbligazioni;
- accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
- fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.


E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:
- alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento;
Quando nel dare l'autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.
- costituire pegni o ipoteche;
- procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.


Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
L'amministratore di sostegno deve redigere entro un anno dalla nomina, e per i successivi anni in cui e' incaricato, un rendiconto attestante l'attivita' economica del beneficiario. L'amministratore deve sottoscrivere il rendiconto annuale e gli allegati,e depositarlo entro l'anno,dalla data del giuramento, presso l'Ufficio tutele/AdS, via San Barnaba 50, piano terra stanza 17.

. Il deposito di questa documentazione e' obbligo specifico, la cui mancanza puo' dare origine a responsabilita' personale, ed a rimozione immediata dall'ufficio di amministratore di sostegno.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 6 del 9/01/2004; Artt. 404 e ss. c.c.


CHI PUO' RICHIEDERLO
La domanda puo' essere presentata dallo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.
I responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta.


ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
L'assistenza di un difensore e' facoltativa.


COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
La domanda, esente da contributo unificato, va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario, corredata con una marca da bollo da € 27,00 per diritti forfetizzati di notifica.
Con la domanda si richiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e contestualmente si suggerisce la persona che il ricorrente ritiene puo' idonea per tale incarico.


La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:
- copia integrale dell'atto di nascita;
- fotocopia del codice fiscale della persona per la quale si chiede l'amministrazione di sostegno
- certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacita' parziale o totale di badare a se stesso
- eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilita' del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia, neppure in ambulanza;

-si raccomanda,ove possibile,di allegare le dichiarazioni di assenso dei familiari e/o parenti;

-è opportuno indicare il nominativo della persona idonea prescelta quale amministratore di sostegno da parte dei parenti stretti; 

- inventario del patrimonio e dei redditi del beneficiario;
- documenti attestanti l'eventuale opposizione alla domanda di amministrazione di sostegno da parte di parenti stretti;

-documenti di identità del richiedente e del beneficiario.Nel caso che il richiedente non provveda al deposito della richiesta personalmente, occorre una sua delega, con allegato il suo documento di identità e quello della persona da lui delegata al deposito;


Dopo la presentazione del ricorso in cancelleria verra' designato un giudice tutelare per la trattazione dell'istanza.
Nel corso dell'udienza il giudice esaminera' il beneficiario (che deve quindi essere presente in udienza, salvo casi di comprovata intrasportabilita') e i suoi congiunti entro il quarto grado, nonche' tutta la documentazione medica allegata all'istanza. Il giudice al contempo verifichera' la disponibilita' e l'idoneita' di eventuali parenti a rivestire l'incarico di amministratore di sostegno.
Successivamente all'acquisizione di parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, il giudice emettera' il decreto di nomina e stabilira' i poteri dell'amministratore di sostegno in relazione alle esigenze del beneficiario.
In casi urgenti il Giudice Tutelare emette nel piu' breve tempo possibile il decreto senza sentire il beneficiario, che sara' esaminato in un momento successivo.


DOVE SI RICHIEDE
Tribunale - Sezione 8 civile (ex IX civile Bis - Minori e Soggetti Deboli) - via San Barnaba 50 - 20122 Milano
Orario: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30
(orario di erogazione dei numeri dalle ore 8,15 alle ore 11,30)


Il Giudice competente e' quello del luogo dove stabilmente vive il beneficiando, in quanto deve provvedere all'esame dell'ammalato.


QUANTO COSTA
- Marca da bollo da € 27,00


TEMPI
Alcuni mesi per l'istruttoria completa della procedura, compreso l'esame del beneficiario, anche con eventuale accesso in struttura esterna al Tribunale (in ipotesi di assoluta intrasportabilita').


MODULI STANDARD
- Modulo di ricorso all'amministrazione di sostegno
- Inventario del patrimonio
- Rendiconto annuale
- Istanza Per La Sostituzione Dell’amministratore Di Sostegno
- Istanza Per La Revoca Dell’amministratore Di Sostegno
- Nota di iscrizione a ruolo (non contenzioso)
- AUTORIZZAZIONE A RINUNCIARE ALL'EREDITA'
- AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE UN EREDITA'
- DELEGA
- ISTANZA COLLOQUIO
- ISTANZA GENERICA
- ISTANZA VENDITA DI BENE IMMOBILE

 


POSSIBILITA DI IMPUGNAZIONE
Il decreto del Giudice Tutelare e' soggetto a reclamo alla Corte d'Appello.


NOTE
L'amministrazione di sostegno comporta una vigilanza a tempo indeterminato del Giudice sulla gestione patrimoniale e sulla assistenza personale del beneficiario, con i conseguenti oneri di rendiconto puntuale e limitazioni nella libera gestione dei beni.
Per i cittadini stranieri si applica la normativa del paese di origine. Si richiede al ricorrente di rivolgersi ai propri organismi consolari o all'ambasciata per procurarsi la normativa vigente in materia di incapacita' delle persone.
Per informazioni, assistenza ed accompagnamento nell'istruttoria della procedura e' possibile rivolgersi a:


- Spazio Informativo Tutele
Palazzo di Giustizia
Sezione 8 civile - via San Barnaba, 50 – stanza 27 piano terra – Milano – tel. 0254334660. Dal 15 giugno 2023 al 3 settembre 2023 lo sportello sarà aperto solo il mercoledì dalle ore 9.00 (numeri erogati fino alle 11.30). Chiuso mercoledì 16 agosto 2023. Dal 4 settembre 2023 lo sportello riaprirà secondo i seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (numeri erogati fino alle 11.30)

Per la consegna degli inventari, dei rendiconti, integrazione degli stessi e richiesta di equa indennita rivolgersi a

Ufficio tutele/AdS

via San Barnaba, 50

piano terra stanza 17

Da luglio 2014 e stato istituito l’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) sito all’ingresso del Palazzo di Giustizia-Corso di Porta Vittoria. Lo sportello n 12 e dedicato alle procedure dell’Ufficio tutele con le seguenti attribuzioni:

-informazioni su come fare per... amministrazioni di sostegno, tutele, curatele, potestà genitoriale, interdizioni, inabilitazioni, morte presunta, rilascio autorizzazione documento per espatrio..

-per ottenere la modulistica relativa alle procedure trattate dall’Ufficio tutele.

Orario di apertura dalle ore 09,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì.


Per accedere alle informazioni (visualizzate in forma anonima) sullo stato dei procedimenti clicca qui.

Per le informazioni relative alle Amministrazioni di Sostegno (AdS) e alle Tutele selezionare il Registro "Volontaria Giurisdizione".


Sportello informativo su amministrazioni di sostegno e tutele

A partire dal 14.09.2021 sarà disponibile presso l'aula 2 sita al piano terreno, con orario 09.30-13.00 nei giorni di martedì e giovedì non festivi, lo Sportello informativo su amministrazioni di sostegno e tutele istituito in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Milano e dallo stesso gestito