COSA E’
Nel caso in cui i genitori, non uniti in matrimonio, cessino la loro convivenza, è in loro facoltà di regolare consensualmente i rapporti genitoriali.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 316 comma IV, 337-bis c.c.
CHI PUO’ RICHIEDERLO
La domanda deve essere proposta da entrambi i genitori
dal 1 marzo 2023 a seguito dell’introduzione del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 l’assistenza del difensore è obbligatoria
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
L’assistenza di un difensore è facoltativa, anche se consigliata
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
il ricorso congiunto, senza l’assistenza di un legale, deve essere presentato presso il tribunale del luogo di residenza abituale del minore.
Nell’accordo, le parti devono indicare dettagliatamente le condizioni regolative dei rapporti genitoriali e dell’esercizio della responsabilita genitoriale - affidamento della prole, casa familiare, mantenimento.
Dovrà essere corredato dai seguenti documenti in carta semplice:
· estratto atto di nascita del minore
· stato di famiglia del minore
· certificato di residenza del minore
· certificato di residenza di entrambi i genitori
DOVE SI RICHIEDE
Tribunale di Milano
Il ricorso, con i documenti sopra-elencati, deve essere sottoscritto da entrambi i genitori e deve essere presentato unitamente alla nota di iscrizione a ruolo in Cancelleria della Sezione IX Civile (via San Barnaba 50 - 20122 Milano ) da uno dei due genitori munito di valido documento di riconoscimento.
QUANTO COSTA
Marca da bollo da € 27,00
MODULI STANDARD
Nota di iscrizione a ruolo (contenzioso)
Regolamentazione dei figli nati da coppia non coniugata
POSSIBILITA’ DI IMPUGNAZIONE
No